La fotografia è tutelata come opera, sia di carattere creativo che non, nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore (copyright). Questa stessa legge è stata poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e dalla legge 248/2000.
Legislazione anteriore in fotografia
Prima del D.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, che recepisce le norme della Convenzione di Berna nel testo di Parigi, ratificato dall’Italia nel 1978, le fotografie erano protette dalla legge sul diritto d’autore solo come oggetto di diritto connesso. Questo fatto aveva creato una discordanza tra la protezione accordata alle fotografie dalla legge italiana e quella riconosciuta in sede internazionale, superata dal recepimento della normativa.
Legislazione odierna
La legislazione italiana odierna opera una distinzione tra le fotografie dotate di carattere creativo, tutelabili come oggetto di diritto d’autore, e le semplici fotografie, tutelabili come oggetti di diritto connesso ai sensi del citato art. 87 LDA.
Come oggetto di diritto d’autore, la fotografia trova protezione all’art. 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore:”le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia…”.
Come oggetto di diritto connesso, la semplice fotografia trova protezione al Capo V della legge del diritto d’autore agli articoli da 87 a 92. È la legge stessa a definire all’art. 87 cosa si debba intendere per fotografia:”le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche“. La stessa legge successivamente specifica che non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e simili.
Immagini creative e immagini semplici
La legge distingue , quindi, tra le immagini che esprimono una personale visione della realtà e quelle prive di qualsiasi contenuto espressivo. Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo. In questo caso all’autore dell’opera fotografica spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d’autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali. Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del nome del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti.
Per quanto riguarda le semplici fotografie, in capo all’autore la legge riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera: il diritto esclusivo di riproduzione, di diffusione e spaccio, salvo quanto disposto successivamente per il ritratto e senza pregiudizio dei diritti di autore sull’opera riprodotta. Inoltre se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto spetta al datore di lavoro.Lo stesso principio si applica per una fotografia di cose in possesso del committente (ovvero di chi ordina la fotografia), salvo pagamento al fotografo di un equo compenso. Al fotografo spetta un equo compenso per la riproduzione della sua opera. L’art 91 specifica che la riproduzione nelle antologie a uso scolastico e in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, salvo il pagamento di un equo compenso al fotografo, e la pubblicazione del suo nome e della data dell’anno di fabbricazione.La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi pubblico interesse, è lecita, sempre dietro il pagamento di un equo compenso al fotografo (art. 91 comma 3).
Ritratto fotografico e legislazione
La legge prevede un trattamento particolare per il ritratto fotografico eseguito su commissione. Salvo patto contrario, esso può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori, senza il consenso del fotografo, salvo il pagamento a quest’ultimo di un equo compenso da parte di chi utilizza commercialmente la produzione (art. 98). Il nome del fotografo, se risulta dalla fotografia originaria, deve essere indicato.
La legge prevede alcune eccezioni al divieto di pubblicazione del ritratto: qualora si tratti di personaggio famoso o pubblico ripreso nell’ambito della sfera della sua notorietà, la fotografia può essere pubblicata al fine di informazione senza necessità del consenso della persona ritratta; se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici; se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o di indagine di polizia; se l’immagine della persona compare all’interno di un’immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, e il volto della persona non è isolato dal contesto. Di seguito due video che ci illustrano ulteriormente i concetti di copyright in fotografia.
Condividi:
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)